Statuto dell'associazione
STATUTO ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE MUSICALE “BIS – BEST IN SHOW “
Art. 1 È costituita l’Associazione Ricreativa Culturale Musicale, libera, apolitica e senza scopo di lucro denominata “BIS - BEST IN SHOW “, con sede in Sacrofano(RM) Via Castelnuovo di Porto, 103;
Art. 2 L’associazione ha lo scopo di promuovere la musica e la cultura in tutte le sue manifestazioni, a favore degli associati, favorendo l’organizzazione di concerti dilettantistici per diffondere la cultura della musica suonata dal vivo e stimolando le potenzialità creative di ciascuno al fine di formare artisti sani e liberi di esprimersi.
Art. 3 Sono compiti dell’associazione diffondere la musica, arte e cultura, propagandare organizzare e produrre eventi, spettacoli, manifestazioni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; aiutare e sostenere gli Associati.
Art. 4 Il numero degli associati è illimitato. All’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di tutte le età. I soggetti minorenni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà, il quale potrà anche non aderire all’Associazione. È consentito effettuare il tesseramento all’associazione durante tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda al Consiglio Direttivo dichiarando: di voler partecipare alla vita associativa; di condividere gli scopi associativi; di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione; di rispettare i regolamenti interni.
Art. 5 Per far parte dell’Associazione occorre avanzare domanda al Consiglio Direttivo tramite invio dell’apposito modulo predisposto sul sito internet ufficiale. Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine compreso tra (1) e (30) giorni dalla ricezione della domanda. La decisione del Consigli Direttivo è inappellabile. L’accettazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. A seguito dell’accoglimento della domanda il nuovo associato dovrà versare la quota associativa per l’anno corrente. L’iscrizione dell’associato è valida per un anno con decorrenza dalla data di accettazione della domanda, non sono ammessi soci temporanei. Le quote associative sono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 6 I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 I soci sono tenuti a:
- Rispettare il presente Statuto
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- Pagare la quota associativa
- Svolgere le attività associative preventivamente concordate
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione
Art. 8 La qualifica di associato si perde per:
- Mancato pagamento della quota associativa annuale
- Dimissioni volontarie
- Espulsione
- Decesso
Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’associato dimissionario non può pretendere il rimborso dell’eventuale rateo della quota associativa già pagata. Gli associati sono espulsi quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all’Associazione o commettano azioni ritenute disonorevoli per l’Associazione o che con la loro condotta costituiscano ostacolo al buon andamento della stessa. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri. L’associato espulso può impugnare il provvedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione avanti l’Assemblea degli Associati, la sua decisione è inappellabile.
Art. 9 Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito: dal Patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione; dai contributi di enti e associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; da eventuali fondi di riserva. All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a – art. 148 del TUIR). I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione, dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio le entrate e le spese sostenute. Il patrimonio non potrà essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita. L’associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del Patrimonio Sociale.
Art. 10 l’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione e beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il residuo attivo sarà devoluto come segue: il 10(dieci)% al fondo di riserva; il rimanente residuo attivo va disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e per nuovi impianti, ammortamenti delle attrezzature e per qualsiasi iniziativa rientrante tra gli scopi dell’Associazione.
Art. 11 le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e Straordinarie.
L’assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto esposto:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta al almeno 3 membri che propone come dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e art. 148 TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 12 l’Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo almeno 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 13 in prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamene a maggioranza assoluta dei voti Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Art. 14 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi art. 21 del C.C. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il residuo attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o aventi scopi di pubblica utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento può avvenire anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 15 le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
Art. 16 L’ assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea Stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei Verbali.
Art. 17 Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della Costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e possono essere rieletti senza alcuna limitazione, i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.
Art. 18 Il Consiglio Direttivo ha il compito: di redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; di redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci; fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi; decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività; adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci; deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità; favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione; aprire rapporti con istituti di credito, curare la parte finanziaria dell’Associazione e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione; curare gli affari di ordine amministrativo, assumere personale dipendente e/o collaboratori, in qualsiasi forma, in conformità alle normative vigenti.
Art. 19 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola conti correnti; il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via straordinaria o permanente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni del medesimo spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Il presidente dura in carica 3 anni e può essere eletto senza alcuna limitazione.
Art. 20 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. Le spese per la redazione, la costituzione e la registrazione del presente atto sono a carico dell’Associazione.
Letto, confermato e sottoscritto in Sacrofano (RM) il 02 maggio 2024